sábado, 31 de maio de 2008

Consorzio Tutela del Gavi

DISCIPLINARE Dl PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "GAVI" O "CORTESE DI GAVI"

Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi", già riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Tali vini sono i seguenti:
"Gavi" o "Cortese di Gavi" tranquillo;"Gavi" o "Cortese di Gavi" frizzante;"Gavi" o "Cortese di Gavi" spumante.

Art. 2.
La denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" con la specificazione "tranquillo", "frizzante", "spumante" è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, composti dal solo vitigno Cortese.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi", di cui all'art. 1, è così delimitata: partendo dall'estremo punto nord, corrispondente con l'incrocio fra la strada provinciale Novi Ligure-Gavi e la via Egidio Raggio dell'abitato di Novi Ligure la linea di delimitazione segue la via Egidio Raggio sino all'incrocio con la strada statale n. 35-bis. Seguendo la strada statale n. 35-bis verso Serravalle Scrivia attraversa l'abitato Serravalle Scrivia sino al bivio con la provinciale Gavi- Serravalle Scrivia, quindi percorrendo detta strada provinciale raggiunge la galleria nei pressi della cascina Grilla. Dalla galleria in località cascina Grilla, il comprensorio è delimitato dallo spartiacque sino al limite dei confini tra i comuni di Gavi e Arquata Scrivia. Quindi la linea di delimitazione segue i confini esterni dei comuni di Gavi, Carrosio, Bosio, Parodi e S. Cristoforo, includendo nella zona di produzione l'intero territorio di detti comuni. Seguendo il confine tra i comuni di S. Cristoforo e Castelletto d'Orba, la linea di delimitazione attraversa la strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba, sino a raggiungere il confine di Capriata d'Orba. Segue quindi il confine tra i comuni di Capriata d'Orba e Castelletto d'Orba ad incontrare nuovamente la strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba. Percorrendo detta strada la linea di delimitazione raggiunge il bivio per Francavilla Bisio e proseguendo per la strada Capriata d'Orba-Francavilla raggiunge l'abitato di Francavilla Bisio. Segue un breve tratto della strada Francavilla Bisio-Basaluzzo sino al bivio con la strada per Pasturana in località Madonnetta. Segue detta strada, verso Pasturana, fino al ponte sul Rio Riasco; segue il corso di detto Rio, verso monte, sino a raggiungere il ponte sulla strada Tassarolo-Novi Ligure. Percorre quindi la strada Tassarolo-Novi Ligure sino al bivio con la strada Gavi-Novi Ligure e successivamente detta strada sino all'incrocio con la via Egidio Raggio nell'abitato di Novi Ligure.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura calcarea-argillosa-marnosa, con esclusione delle giaciture pianeggianti ed umide di fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed il sistema di potatura nei nuovi impianti devono essere quelli tradizionali, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300. La resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione dei vini di cui all'art. I non deve essere superiore a 9,5 tonnellate. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a d.o.c.g. "Gavi" o "Cortese di Gavi" devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino per i quantitativi di cui al comma successivo, purchè la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo; oltre tale valore decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla d.o.c.g. Oltre il 75% decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto. La Regione Piemonte, sentito il parere degli interessati, con proprio decreto, può modificare di anno in anno, prima della vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, ai sensi della legge n. 164/1992, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol. per le tipologie tranquillo e frizzante, e di 9,00% vol. per la tipologia spumante. Le partite di uve destinate alla spumantizzazione dovranno costituire oggetto di separata registrazione e denuncia.

Art. 5.
Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Tipologia: tranquilloaspetto: limpido;colore: paglierino più o meno intenso;odore: caratteristico, delicato;sapore: asciutto, gradevole, di gusto fresco ed armonico;titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,50% vol.;acidità totale minima: 5,0 g/l;estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.Tipologia frizzanteaspetto: limpido;colore: paglierino più o meno tenue;odore: fine, delicato, caratteristico;sapore: asciutto, gradevole, di gusto fresco ed armonico;titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% voI.;acidità totale minima: 5,0 g/l;estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.Tipologia spumanteaspetto: limpido;colore: paglierino più o meno tenue;spuma: fine e persistente;odore: fine, delicato, caratteristico;sapore: armonico, pieno, asciutto. gradevole;titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;acidità totale minima: 5,0 g/l;estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
E' facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore del vino "Gavi" o "Cortese di Gavi", nella tipologia "Tranquillo", può rivelare lieve sentore di legno.

Art. 7.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e località, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti, purchè nel rispetto delle normative vigenti in materia. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne" dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina. In sede di designazione, la indicazione del comune deve figurare in etichetta e negli imballaggi al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata e garantita", riportando esclusivamente la dicitura "del comune di …"purchè il vino sia prodotto nel Comune indicato. E' obbligatorio riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve per i vini d.o.c.g. "Gavi" o "Cortese di Gavi" nelle tipologie "tranquillo", "frizzante" e "spumante" elaborato con metodo Charmat. Per il vino a d.o.c.g. "Gavi" o "Cortese di Gavi" spumante deve essere indicata in etichetta l'annata di sboccatura, mentre resta facoltativa l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.

Art. 8.
L'aumento del titolo alcolometrico volumico del mosto o del vino nuovo ancora in fermentazione, destinato a produrre vini a d.o.c.g. "Gavi" o "Cortese dl Gavi" deve essere ottenuto mediante mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti della varietà Cortese prodotte nella zona di cui all'art. 3, iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi", o con mosto concentrato rettificato.


Salvano Srl- Vino Gavi 2005
Storia di un nobile vitigno piemontese: il Gavi docg
La vocazione vitivinicola del gaviese ha certamente origini molto antiche: il primo documento che testimonia tale realtà risale al 3 giugno 1072 ed è conservato nell'Archivio di Stato di Genova. Vi si parla della cessione in affitto da parte del vescovo di Genova a due cittadini gaviesi di vigne e castagneti in località Meirana. Il ritrovamento di introiti del 1373 riferiti alla destinazione di vino delle castellanie di Parodi e Tagliolo al mercato genovese, suggerisce come il vino prodotto nel Basso Piemonte abbia un mercato tutt'altro che trascurabile già in epoca medievale.Il primo riferimento specifico al vitigno Cortese si riscontra nelle lettere scritte dal fattore del castello di Montaldeo al marchese Doria, nel 1659 e nel 1688, dove si parla di impiantamenti di "viti tutte di cortese, qualche fermentino, nebbioli dolci ( varietà a bacca nera )". Successivamente, nel 1799 il conte Nuvolone cita il cortese nella forma dialettale corteis.Nel 1876 il marchese Cambiaso, proprietario delle tenute Centuriona e Toledana, crea i primi impiantamenti specializzati a cortese di grandi dimensioni e il suo esempio viene seguito in breve tempo dalle famiglie Raggio, Serra, Sartorio e Spinola. E' l'inizio dell'era moderna del Gavi che può vantare il primo trattato ampelografico già a partire dal 1870, quando Demaria e Leardi stendono una descrizione accurata del Cortese. Lo definiscono, tra l'altro, particolarmente adatto alla spumantizzazione, grazie soprattutto all'opera dell'enologo francese Luigi Oudard ( curatore delle cantine del conte di Cavour a Grinzane) che per primo utilizzò il Cortese per i suoi spumanti.Nella stessa epoca il Cortese varca i limiti dei confini nazionali, raggiungendo i mercati di Germania, Svizzera e Sud America, mentre nella vicina Francia viene inserito nelle Mille Varietés de Vignes a opera del Pulliat nel 1888. Il prestigio crescente di questo vitigno in Italia e all'estero fa aumentare la produzione di vino, permettendogli di assumere un peso sempre maggiore nell'economia locale.Nei primi anni del Novecento la minaccia della filossera ( temibile malattia della vite , oggi ormai debellata) imponendo un rinnovamento pressoché totale dei vigneti europei, determina, paradossalmente, una considerevole crescita della produzione di Cortese. In tale circostanza, infatti, molti viticoltori gaviesi, costretti a reimpiantare le vigne, destinano uno spazio sempre maggiore al Cortese.Nel 1974 il "Gavi o Cortese di Gavi" si fregia della DOC e a partire dal 1998 della DOCG, un riconoscimento che permetterà di consolidarne il prestigio internazionale e, soprattutto, di migliorare - attraverso rese più basse (ovvero una minor produzione di uva per ettaro) - la qualità di questo nobile vino piemontese.Il disciplinare delimita la zona di produzione a circa 1.100 ettari compresi in 11 comuni: singolare l'analogia numerica con i paesi del Barolo, il grande rosso piemontese di cui il Gavi è considerato l'omologo tra i bianchi. Il luogo comune secondo cui il Gavi sarebbe un vino da bere esclusivamente giovane è ormai smentito dai fatti: degustazioni di Gavi di cinque, dieci e più anni dimostrano che risulta perfettamente conservato e anzi organoletticamente impreziosito dal lungo affinamento.Ciò nonostante esiste una lunga schiera di Gavi che fanno della freschezza il loro punto di forza, non disgiunta peraltro da buona struttura ed equilibrio. Il vitigno Cortese si trova infatti a suo agio in tipologie diverse tra loro: fermo o spumante, giovane o maturo, affinato in legno o in acciaio.Puntare sulla qualità e sul radicamento in un territorio unico per bellezza, tradizioni e cultura è la sfida dei produttori del Gavi al mercato globale.
Tratto da "Le Vie del Gavi " Autori: Maurizio Fava, Gigi Gallareto Slow Food Editore 1998

Grappoli di Uve Cortese

CICLO BIOLOGICO DELLA VITE E DEL CORTESE
La fenologia è la branca dell' ecologia che studia i rapporti tra i fattori climatici e la manifestazione stagionale di alcuni fenomeni della vita vegetale. La vite ripete ogni anno un ciclo vegetativo costante le cui fasi fenologiche partono dal "pianto", che è la manifestazione della nuova attività delle radici, e proseguono con il germogliamento, lo sviluppo fogliare, l'emissione dell'infiorescenza, la fioritura, lo sviluppo dei frutti, la maturazione degli acini e la raccolta, per finire con la senescenza, e l'inizio della stasi vegetativa. Si definisce "pianto", il liquido che esce dalle ferite di potatura della vite in primavera, ad indicare che le radici hanno una forte attività, condizionata dall'aumento della temperatura del suolo, dovuto alla maggiore insolazione ( a partire da 11° C ). Invece la schiusura delle gemme si ha, secondo diversi autori, a temperature variabili dai 7° ai 13°, e la rapidità del germogliamento aumenta progressivamente con temperature costanti sino a 18°. Una fase fenologica importante è la fioritura, tra la prima e seconda decade di giugno, che coincide con la piena attività della vegetazione. L'andamento del clima in questa fase è determinante per lo sviluppo futuro della vite, che risulta fortemente influenzato dalle temperature, dalla pioggia che può rallentare la fase fenologica danneggiando il polline, e dai trattamenti antiparassitari. Tra la fine del mese di giugno e l'inizio di luglio, si riscontra l'allegagione, ossia la trasformazione di alcuni fiori in piccoli frutticini, mentre gli altri abortiscono e cadono (la "colatura", è fenomeno abbastanza normale entro certe percentuali). Successivamente, la crescita del frutto è dovuta ad una moltiplicazione cellulare molto intensa, e la fotosintesi da parte delle bacche è sufficiente al loro sviluppo; dopo di ché la crescita della bacca si arresta quando il seme raggiunge la sua massima dimensione e si rileva un aumento progressivo del contenuto di zuccheri (glucosio e fruttosio) con relativa riduzione degli acidi (siamo arrivati alla fase della maturazione). Prima della vendemmia si riscontra la maturazione dei tralci che si colorano perdendo acqua e assumendo consistenza legnosa: questa fase viene definita "agostamento", in riferimento al mese in cui essa si compie. Infine, dopo la raccolta delle uve, inizia la fase di caduta foglie che si può protrarre sino a novembre inoltrato, in relazione all'intensità del freddo; a conclusione di questo stadio la vite si accinge al riposo invernale prima della ripresa primaverile.

Elenco delle principali fasi fenologiche e periodo medio del vitigno cortes
Gemma dormiente-Inverno sino a fine marzo

Gemma cotonosa-Metà aprile-Dal 1 al 15/4
Abbozzo fogliare-Fine aprile-Dal 15 al 30/4

Foglie distese-Prima decade di maggio-Dal 1 al 10/5

Da grappoli visibili a grappoli separati-Seconda metà di maggio-Dal 15 al 30/5

Bottoni fiorali separati-Prima settimana di giugno-Dal 1 al 5/6

Fioritura-Intorno alla metà di giugno-Dall'8 al 18/6

Da allegagione a prechiusura grappolo-Dalla fine di giugno, sino alla 2° decade di luglio-Dal 20/6 al 20/7

Da chiusura ad invaiatura-Da fine luglio alla 1° decade di agosto-Dal 20/7 al 10 /8

Maturazione-Dalla 2° decade di agosto a metà settebre (vendemmia)-Dal 15/8 al 18/9

Le epoche fenologiche indicate, sono situazioni medie, in quanto possono essere leggermente variabili in funzione delle caratteristiche meteo dell'annata e del tipo di vigneto in osservazione (esposizione, età, tipo di conduzione ..) .
Davide Ferrarese - Responsabile Tecnico del Consorzio

Enoabracos,
Simone Ferreira
LCB

43 comentários:

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Maurizio Fava

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